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Licenziamento illegittimo
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mareblu

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italy
MessaggioInviato: 02 Feb 2012 15:02:56    Oggetto:  Licenziamento illegittimo
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Una lavoratrice, addetta a mansioni di pulizia dei macchinari aziendali con turni notturni, dopo essere stata adibita a turno diurno con orario part-time, in occasione di un periodo di cassa integrazione, si rifiuta di tornare all’originario turno notturno ed è licenziata dalla datrice di lavoro per giustificato motivo oggettivo. Il Tribunale accoglie il ricorso della dipendente, volto a far dichiarare illegittimo il licenziamento, e la Corte d’appello conferma la decisione. La società propone ricorso per cassazione.
I giudici di merito hanno affrontato la questione partendo dal rifiuto della lavoratrice di tornare a svolgere le sue mansioni sul turno notturno, dopo la cessazione della CIG: tale rifiuto è stato giudicato legittimo, ex art. 11, comma 2, d. lgs. 66/2003, in quanto la lavoratrice era madre di un bambino di età inferiore a tre anni. A fronte di tale rifiuto, per poter licenziare per giustificato motivo oggettivo la società datrice avrebbe dovuto fornire la prova dell’impossibilità di adibire la dipendente a mansioni alternative diurne. Prova che non è stata fornita. La Cassazione conferma le valutazioni dei giudici territoriali, anche perché i motivi di ricorso si rivelano infondati e inammissibili.

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MessaggioInviato: 02 Feb 2012 15:02:56    Oggetto: Adv






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Api70

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italy
MessaggioInviato: 02 Feb 2012 17:27:43    Oggetto:  
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Allora...io non voglio entrare nello specifico del caso...ma vi posso dire che spesso la legge tutela più i dipendenti dei datori di lavoro. Se io ad esempio assumo una commessa che per qualche motivo non mi piace come lavora, diventa difficilissimo licenziarla perchè quella sennò ricorre ai Sindacati e in un modo o nell'altro ti rovinano!!...A me ad esempio una volta è capitata una ragazza che ho preso a lavorare con me, ed ad un certo punto ho avuto il sospetto che mi fregasse roba in negozio, ma non avendo le prove non l'ho mai potuta licenziare. Mi fu consigliato di renderle talmente duro il lavoro da spingerla ad andarsene da sola. Ed in effetti accadde proprio questo. Solo che lei poi con l'aiuto dei sindacati mi contesto' un sacco di cose, tra cui l'inquadramento con cui era stata assunta, e ridendo e scherzando le ho dovuto dare un sacco di soldi extra!!!.... Crying or Very sad
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i_man

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italy
MessaggioInviato: 02 Feb 2012 21:51:43    Oggetto:  
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Qui si entra nella delicata sfera del diritto al lavoro e il rapporto datore di lavoro e lavoratore. Credo assolutamente a quello che dici, cara Api...ne ho sentite tante storie così dove alla fine ci rimetteva il datore di lavoro. Forse l'unico accorgimento che potevi prendere era quello di registrare con una telecamera il misfatto.

Ma andiamo a vedere cosa dice il contratto in caso di licenziamento illeggitimo, che poi è il titolo di queto post, ma anche il tanto discusso Art. 18 dello Statuto dei Lavoratori

Citazione:

L'art. 18 dello Statuto dei lavoratori detta le conseguenze in caso di licenziamento illegittimo (perché effettuato senza comunicazione dei motivi, perché ingiustificato o perché discriminatorio) nelle unità produttive con più di 15 dipendenti (5 se agricole) e nelle imprese con più di 60 dipendenti in tutto.

Il giudice, qualora accerti l'illegittimità del licenziamento per uno dei motivi indicati nella legge 604/1966 (difetto di forma, ingiustificato, discriminatorio), ordina la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. In alternativa, il dipendente può accettare un'indennità pari a 15 mensilità dell'ultimo stipendio. Oltre all'ordine di reintegrazione, al lavoratore spetta un risarcimento danni che non può essere inferiore a 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Nelle aziende che hanno fino a 15 dipendenti, se il giudice dichiara illegittimo il licenziamento, il datore può scegliere se riassumere il dipendente o pagare un risarcimento da 2,5 a 6 mensilità (l'indennità può essere aumentata in base all'anzianità di servizio). Questa norma non è contenuta nell'art. 18, ma nell'art. 8 della legge 604/1966, e vale per il solo licenziamento ingiustificato (ossia in assenza di giusta causa o giustificato motivo).

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